Statuto dell'Universita` di Lecce
TITOLO 1-
PRINCIPI E FONTI
Capo 1 - PRINCIPI ISPIRATORI
Art. 1. Principi generali
1. L'Università di Lecce, di seguito denominata Università è un'istituzione pubblica che ha come compito primario l'istruzione e la ricerca scientifica e tecnologica. L'Università conferisce previsti dalla legge per i Corsi di Studio attivati.
2. L'Università afferma la propria indipendenza da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso e economico.
3. L'Università è aperta al dialogo e al confronto con tutte locali, nazionali ed internazionali.
4. L'Università ritiene inscindibili l'attività didattica ricerca.
5. L'Università garantisce l'autonomia della ricerca sia per quanto attiene ai temi che ai metodi.
6. Ogni valutazione dell'attività di ricerca è riservata scientifici competenti.
7. L'Università garantisce la libertà d'insegnamento dei nonché l'autonomia delle strutture didattiche, fatti salvi i vincoli dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
8. La valutazione dell'attività didattica è riservata agli competenti, secondo strumenti e modalità definiti dal Regolamento
9. L'Università organizza i propri servizi in attuazione degli 3 e 34 della Costituzione e delle vigenti leggi in materia di diritto studio.
10. L'Università s'impegna a soddisfare le esigenze di orientamento e di formazione degli studenti e promuove la loro partecipazione alle universitarie.
11. L'Università valorizza il contributo degli studenti e delle forme associative alla realizzazione dei suoi fini istituzionali, secondo modalità dettate dai Regolamenti d'Ateneo e delle singole strutture
12. L'Università assicura la partecipazione dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti alla vita dell'Ateneo.
13. Gli atti normativi, le deliberazioni e i decreti degli organi dell'Ateneo sono pubblici.
Art. 2. Principi organizzativi
1. L'organizzazione dell'Università è finalizzata alla promozione all'espletamento della didattica e della ricerca.
2. A tal fine, l'organizzazione è ispirata ai principi della:
a) collaborazione con altre istituzioni pubbliche e private, anche predisponendo organismi a tale scopo;
b) valutazione preventiva dei riflessi organizzativi delle proposte presentate agli organi di governo dell'Ateneo, alle singole strutture e ai Dipartimenti;
c) articolazione dell'ordinamento interno delle strutture didattiche e dei Dipartimenti, in relazione alla peculiarità delle diverse
d) delegabilità delle funzioni.
3. L'Università adotta il metodo della programmazione e del controllo di gestione.
4. L'attività dell'Università si conforma ai principi di
(a) pubblicità degli atti e accesso ai documenti;
(b) semplicità e snellimento delle procedure;
(c) responsabilità individuale nell'attuazione delle decisioni, della regolarità degli atti e verifica dei risultati raggiunti, quanto stabilito dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
5. Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità tra l'altro, le funzioni del responsabile del procedimento e l'accesso ai documenti amministrativi.
6. L'Università può istituire centri di servizio e dotarsi di consulenza tecnico-amministrativa.
Capo 2 -
FONTI NORMATIVE
Art. 3. Statuto
1. Il presente Statuto è adottato ai sensi degli articoli 6 e 16 legge 168/1989 ed è espressione fondamentale dell'autonomia dell'Università garantita dall'art. 33 della Costituzione.
2. La facoltà` di avanzare proposte di revisione dello Statuto al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Senato degli Studenti, ai singoli Consigli di Facoltà`, di Corso di Studio e La revisione dello Statuto è operata dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti i pareri del Consiglio d'Amministrazione e del Senato degli Studenti.
Art. 4. Regolamenti di Ateneo
1. I Regolamenti d'Ateneo sono:
a) il Regolamento di Organizzazione;
b) il Regolamento Didattico;
c) il Regolamento per gli Studenti;
d) il Regolamento Quadro in Materia di Tutorato;
e) il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
2. I Regolamenti di cui ai punti a), b), c), d) sono approvati dal Senato Accademico sentiti il Consiglio d'Amministrazione ed il Senato degli Studenti, il Regolamento di cui al punto e) è approvato dal Consiglio d'Amministrazione sentito il Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, le Facoltà e i Dipartimenti.
3. I Regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti e possono essere modificati con le stesse modalità` per l'approvazione.
Art. 5. Regolamenti delle Strutture.
1. I Regolamenti delle strutture dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti
2. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, sentiti il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione; entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro emanazione, salvo non sia diversamente stabilito.
3. Entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di approvazione di un Regolamento, su conforme delibera del Senato Accademico o del Consiglio d'Amministrazione, il Rettore può richiederne il riesame al Consiglio Struttura che lo ha adottato.
4. Il Regolamento, se riapprovato a maggioranza assoluta dei componenti, è emanato entro 10 giorni dalla nuova comunicazione, se non in con norme vincolanti previste dalla Legge o dallo Statuto. Se comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio universitario è necessaria la preventiva assicurazione da parte del Consiglio d'Amministrazione della disponibilità dei mezzi necessari per farvi fronte.
5. La modifica di tali Regolamenti è approvata dalle strutture a maggioranza assoluta dei componenti. Il nuovo Regolamento è emanato accordo con quanto disposto dai commi precedenti.
TITOLO 2-
ATTIVITE'E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA
Art. 6. Strutture dell'Università
1. L'Ateneo si articola in Strutture Didattiche, in Dipartimenti e in Strutture di Servizio centrali e periferiche.
Art. 7. Strutture Didattiche e Dipartimenti.
1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche, si articola in Facoltà, a loro volta strutturate in Corsi di Studio (Diploma, Laurea, Specializzazione).
Le modalità per l'istituzione e il funzionamento di Facoltà` di Studio sono indicate, per quanto non stabilito dalla Legge, dal Regolamento Didattico dell'Università. L'attivazione di tali strutture è alla verifica da parte del Senato Accademico e del Consiglio d'Amministrazione della disponibilità delle risorse necessarie al loro funzionamento, nel caso di Corsi di Studio previsti presso una Facoltà già anche al parere favorevole della stessa.
2. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca è articolata in Dipartimenti.
Le modalità` per l'istituzione e il funzionamento dei Dipartimenti previste dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 8. Facoltà.
1. Il Regolamento Didattico d'Ateneo registra l'elenco delle Facoltà dell'Università. Ogni Facoltà elabora un proprio Regolamento in conformità al Regolamento Didattico d'Ateneo.
2. Le Facoltà si articolano in Corsi di Studio secondo quanto previsto dai loro Regolamenti. Questi ultimi, oltre a prevedere la possibilità delega ai Consigli di Corso di Studio, stabiliscono quali funzioni debbano essere riservate ai Consigli di Facoltà, ferme restando quelle dalla normativa vigente.
3. Le Facoltà hanno come compiti principali:
(a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche nel quadro delle decisioni del Senato Accademico e dei pareri dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati. Al fine di garantire il necessario coordinamento fra attività di didattica e di ricerca, ogni Consiglio Facoltà individuerà, di concerto con i medesimi, i Dipartimenti il supporto scientifico ed organizzativo alle attività dei singoli di Studio;
(b) il coordinamento, l'indirizzo e la verifica delle attività tenendo conto dei pareri formulati dai Consigli di Corso di Studio;
(c) la formulazione dei Piani di Sviluppo, sentiti i pareri dei Consigli di Corso di Studio e dei Dipartimenti interessati;
(d) la richiesta dei posti di ruolo di professore e l'utilizzazione dei posti loro assegnati, dopo aver sentito il parere dei Corsi di Studio e dei Dipartimenti interessati;
(e) la richiesta dei posti di ruolo di Ricercatore, dopo aver sentito il parere dei Dipartimenti interessati;
(f) la chiamata dei professori di ruolo, dopo aver acquisito il parere dei Dipartimenti interessati e dei Corsi di Studio;
(g) l'attivazione e la copertura degli insegnamenti, previa verifica della compatibilità con le risorse disponibili e con il buon funzionamento delle attività didattiche, anche al fine di un'equa ripartizione didattici, d'intesa con i Consigli dei Corsi di Studio.
(h) l'organizzazione, anche in collaborazione con altre Facoltà, attività e corsi per l' orientamento degli studenti.
(i) l'organizzazione e il controllo, anche in collaborazione con altre Facoltà o con altri Enti, di servizi didattici che rientrino nelle competenze disciplinari, quali corsi di perfezionamento, di aggiornamento e di preparazione agli Esami di Stato.
4. Le Facoltà svolgono tutti gli altri compiti assegnati loro dalla Legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo.
(a) Il Preside;
(b) il Consiglio di Presidenza;
(c) il Consiglio di Facoltà;
(d) i Consigli di Corsi di Studio.
Art. 9. Preside
1. Il Preside rappresenta la Facoltà, ne convoca e presiede il e ne attua le deliberazioni. Spetta, inoltre, al Preside:
(a) sovrintendere al regolare svolgimento di tutte le attività ed organizzative della Facoltà;
(b) formulare entro la fine di ogni Anno Accademico una relazione annuale sull'attività didattica svolta, di concerto con i Presidenti dei dei Corsi di Studio;
(c) esercitare tutte le altre attribuzioni previste dall'ordinamento universitario, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo.
2. Il Preside è eletto a scrutinio segreto tra i professori a tempo pieno di prima fascia della Facoltà dai professori di ruolo, dai e dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, a assoluta degli aventi diritto nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si ricorre al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella terza votazione. L'elezione di ballottaggio è valida se vi ha partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto. di parità, il ballottaggio sarà ripetuto fino a quando uno non avrà riportato la maggioranza richiesta. Il Regolamento di stabilisce le modalità di svolgimento della elezione.
3. Il Preside è nominato dal Rettore, dura in carica tre anni ed rieleggibile una sola volta. La carica di Preside è incompatibile di Rettore, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento, di membro del Consiglio d'Amministrazione.
4. Il Preside nomina tra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno un Vicepreside, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.
5. Il Preside può delegare sue specifiche funzioni ai Presidenti Corsi di Studio.
Art. 10. Consiglio di Presidenza
1. In ogni Facoltà è costituito un Consiglio di Presidenza di istruzione e di coordinamento delle relative attività` . Può a titolo di delega, specifiche funzioni del Consiglio di Facoltà, quelle di cui al precedente art. 8 comma 3 (a), (b), (d), (f), (g). La sua composizione, il suo funzionamento e i suoi compiti, sono definiti dal Regolamento della Facoltà.
Art. 11. Consiglio di Facoltà
1. Il Consiglio di Facoltà è composto dai professori di fascia, dai professori di ruolo di seconda fascia, da una rappresentanza dei ricercatori, da una rappresentanza degli studenti iscritti ad ogni Corso di Studio della Facoltà. I rappresentanti sono immediatamente una sola volta. Il Regolamento della Facoltà stabilisce la consistenza e le modalità di elezione di queste rappresentanze. I professori ruolo non concorrono alla formazione del numero legale.
2. Possono partecipare alle sedute del Consiglio di Facoltà, senza diritto di voto, i professori ufficiali presso la stessa Facoltà, non previsti dal comma precedente.
3. Le chiamate dei professori di ruolo e le altre questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dai membri del Consiglio di Facoltà appartenenti fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.
Art. 12. Consigli dei Corsi di Studio.
1. Per ogni Corso di Studio e` costituito un Consiglio di Corso di Studio. Di esso fanno parte i professori di ruolo, gli altri professori ufficiali ed i ricercatori che vi svolgono attività didattica, nonché degli studenti iscritti allo stesso. La consistenza e le modalità di questa rappresentanza sono stabilite nel Regolamento della Facoltà.
2. Ogni Corso di Studio si dà un Regolamento autonomo che ne ordina il funzionamento; tale Regolamento fa parte del Regolamento della Facoltà.
3. Più Consigli di Corso di Studio possono deliberare di confluire un unico Consiglio.
4. Sono compiti del Consiglio di Corso di Studio:
(a) coordinare le attività di insegnamento e di tutorato;
(b) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti iscritti;
(c) proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione degli insegnamenti previsti dal Regolamento Didattico d'Ateneo;
(d) formulare proposte, relativamente ai settori disciplinari di sua competenza, per l'attribuzione dei carichi didattici, degli affidamenti, delle supplenze e dei contratti; per la definizione dei compiti didattici dei ricercatori, acquisito il parere dei Dipartimenti d'afferenza in merito agli impegni di ricerca; per l'espletamento di altre attività didattiche;
(e) formulare al Consiglio di Facoltà proposte e pareri in merito Regolamento e ai piani di Sviluppo della Facoltà.
5. Le questioni attinenti alle persone dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori sono deliberate dal collegio composto dai membri del Consiglio di Corso di Studio appartenenti alla stessa fascia o a quelle che la precedono secondo l'elenco di cui sopra.
6. Ogni Consiglio elegge al suo interno, tra i professori di ruolo a tempo pieno incardinati nel Corso di Studio, un Presidente, secondo le modalità del Regolamento del Corso di Studio. Il Presidente dura tre anni ed e` immediatamente rieleggibile una sola volta.
7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e sovrintende alle attività del Corso di Studio.
8. Il Presidente nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicepresidente, che in caso di assenza o di impedimento lo sostituisce in tutte le funzioni.
9. Il Consiglio può nominare, al suo interno, una Commissione Didattica, con i compiti e le modalità stabiliti dal Regolamento del Corso
Art. 13. Regolamento Didattico d'Ateneo
1. Il Regolamento Didattico d'Ateneo, nel rispetto dei principi generali dei vigenti ordinamenti didattici universitari, della libertà d'insegnamento e delle norme che regolano il conferimento del valore legale ai titoli di studio, definisce gli ordinamenti dei Corsi di Studio, indica i criteri generali per le normative delle singole strutture didattiche e disciplina le questioni riguardanti più Facoltà.
2. La disciplina di ogni altro elemento riguardante le attività è riservata ai Regolamenti delle singole strutture didattiche, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Didattico di Ateneo.
Art. 14. Ammissione ai corsi
1. L'Università assicura agli studenti le condizioni necessarie l'effettivo conseguimento degli obiettivi della formazione culturale e professionale. A tal fine il Senato Accademico detta, in conformità previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, le norme di iscrizione ai singoli Corsi di Studio.
2. Per l'ammissione ai corsi universitari dell'Ateneo il Senato Accademico, sentiti le Facoltà ed i Corsi di Studio ed in conformità` legge in vigore, può stabilire, entro il mese di marzo di ogni delibera motivata approvata a maggioranza assoluta dei componenti, il massimo di iscrizioni per i singoli Corsi di Studio, compatibili con la disponibilità di personale docente e di strutture.
3. Il Senato Accademico assume ogni iniziativa utile all'informazione degli interessati, al fine di garantire un più equilibrato rapporto risorse disponibili e domande di iscrizione.
Art. 15. Dipartimenti
1. I Dipartimenti promuovono e coordinano le attività di ricerca uno o più settori di ricerca omogenei per finalità o per inoltre, attività di ricerca e di consulenza in base a contratti
2. All'interno dei Dipartimenti sono garantiti ai singoli, nel rispetto della programmazione delle ricerche del Dipartimento e delle esigenze altri docenti e ricercatori, l'accesso ai finanziamenti, l'utilizzazione delle strutture e degli strumenti, e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività in relazione alle caratteristiche dei singoli settori ricerca.
3. I Dipartimenti sono responsabili diretti delle attività relative ai Dottorati di Ricerca.
4. I Dipartimenti hanno autonomia amministrativa e finanziaria, entro i limiti previsti dai Regolamenti d'Ateneo.
5. I Dipartimenti sono costituiti dai docenti e dai ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce che vi afferiscono. Le modalità e la valutazione dell'opzione di afferenza sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo. Il mancato esercizio del diritto d'opzione comporta l'assegnazione d'ufficio da parte del Senato Accademico. I Docenti hanno l'obbligo di far parte del Dipartimento prescelto o loro assegnato per almeno tre anni. I mutamenti di afferenza vanno motivati con documentate esigenze di ricerca.
6. Partecipano alle attività di ricerca del Dipartimento, con le previste dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo e dai Regolamenti dei singoli Dipartimenti, i professori supplenti, che non facciano parte di altro Dipartimento dell'Università di Lecce, nonché i e gli iscritti a corsi di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione.
7. Per la costituzione e l'esistenza di un Dipartimento è richiesta l'afferenza di almeno 16 tra docenti e ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce, dei quali almeno 9 professori di ruolo e non meno di 3 di prima fascia. In deroga, il Senato Accademico può, con adeguata motivazione, deliberare di non disattivare, per un periodo di tempo non superiore ai due anni, un Dipartimento già esistente che non rispetti tale soglia
8. Ogni Dipartimento si dà un Regolamento che ne ordina il funzionamento e che è emanato dal Rettore secondo le norme previste dall'art. 5.
(a) collaborano all'attività didattica delle Facoltà e dei Studio, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e strumentali;
(b) Presentano alle Facoltà`, sulla base di un circostanziato piano di sviluppo, richieste di posti di professore di ruolo e di ricercatore;
(c) propongono alle Facoltà la destinazione dei posti di ruolo settori disciplinari, connessi con le loro attività specifiche
(d) formulano, in relazione alla copertura di posti di ruolo, un parere articolato sui candidati che manifestano l'intenzione di afferire al Dipartimento;
(e) esprimono pareri sull'assegnazione degli incarichi didattici da parte delle Facoltà a propri membri o a docenti e ricercatori che afferirvi;
(f) presentano richieste di personale, di strutture logistiche e di risorse finanziarie al Senato Accademico o al Consiglio d'Amministrazione ;
(g) svolgono ogni altra funzione attinente all'organizzazione della ricerca che non sia riservata ad altri Organi o Strutture dai Regolamenti d'Ateneo.
10. I Dipartimenti possono articolarsi in Sezioni secondo le modalità dei rispettivi Regolamenti.
Art. 16. Organi del Dipartimento
1. Sono organi del Dipartimento:
(a) il Consiglio di Dipartimento;
(b) il Direttore;
(c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo che programma e gestisce le attività del Dipartimento;
è composto dai professori e dai ricercatori di ruolo dell'Università di Lecce afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, e da una rappresentanza dei Dottorandi di Ricerca. Il Segretario Amministrativo ne fa parte di diritto.
3. Le modalità di funzionamento del Consiglio e di designazione rappresentanze sono stabilite nel Regolamento del Dipartimento.
4. Il Consiglio può delegare specifici poteri alla Giunta secondo modalità previste dal Regolamento del Dipartimento.
5. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento stesso ed è nominato dal Rettore. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.
6. Le modalità per l'elezione del Direttore sono definite dal Regolamento del Dipartimento.
(a) ha la rappresentanza del Dipartimento ed è responsabile della gestione;
(b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
(c) con la collaborazione della Giunta, promuove le attività del e vigila sull'osservanza delle norme nell'ambito del Dipartimento;
(d) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal Regolamento del Dipartimento o dai Regolamenti d'Ateneo.
8. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, il Direttore è coadiuvato dal Segretario Amministrativo. L'incarico di Segretario è attribuito, a tempo determinato, dal Consiglio d'Amministrazione del Direttore del Dipartimento, sentito il parere del Consiglio del Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso in cui a più` Dipartimenti debba essere assegnato un solo Amministrativo, il potere di proposta di cui sopra spetta ai Direttori di Dipartimento, d'intesa tra loro, dopo avere sentito il parere dei Consigli riuniti in seduta congiunta e presieduta dal decano dei Direttori.
9. Ai fini dell'individuazione delle responsabilità del Segretario allo stesso si estendono, ove applicabili, le norme contenute nell'art. 35 del presente Statuto, fermo restando che il Segretario Amministrativo è responsabile di fronte al Direttore del Dipartimento.
10. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo un Vicedirettore che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
11. La Giunta è composta dal Direttore, da due professori di prima da due di seconda fascia, da due ricercatori confermati e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo. L'elezione dei componenti della Giunta avviene con voto limitato nell'ambito delle singole componenti. Le modalità delle rappresentanze sono stabilite dal Regolamento del Dipartimento, può prevedere anche una diversa composizione della Giunta, nel delle proporzioni.
Art. 17. Centri Interdipartimentali.
1. Per attività di ricerca su temi specifici, che si esplichino di durata pluriennale il Senato Accademico, su proposta di almeno due e senza alcun onere per l'Amministrazione, può deliberare la costituzione di Centri Interdipartimentali.
2. Il personale, i locali e le risorse finanziarie per lo svolgimento dell'attività di ciascun Centro devono essere messi a disposizione tramite i Dipartimenti che ne hanno promosso la costituzione e vengono gestiti da uno di essi. Le modalità per la costituzione e il funzionamento dei Centri sono definite dal Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo.
TITOLO 3-
ORGANI DI ATENEO
Art. 18. Organi d'Ateneo
1. Gli Organi di governo dell'Università sono il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione.
2. Sono altresì Organi d'Ateneo il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Direttori di Dipartimento, il Senato degli Studenti, il Comitato per lo Sport Universitario, il Difensore Civico, la Consulta Personale Tecnico-Amministrativo.
Art. 19. Il Rettore
1. Il Rettore rappresenta l'Università ed è garante della ricerca e di didattica. Il Rettore, in particolare:
(a) garantisce la libertà di ricerca e di didattica dei docenti limiti dei programmi dei corsi di Studio;
(b) emana lo Statuto ed i Regolamenti e ne assicura l'inserimento nella Raccolta Ufficiale;
(c) convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione, garantendo l'esecuzione delle rispettive delibere;
(d) entro il mese successivo al suo insediamento propone il Piano Triennale di Indirizzo e il Piano di Sviluppo dell'Università;
(e) presenta all'inizio di ogni Anno Accademico una relazione sullo stato dell'Università;
(f) presenta al Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica le relazioni previste dalle leggi;
(g) nomina i Presidi di Facoltà, i Direttori dei Dipartimenti, le modalità previste dal Regolamento di Organizzazione.
(h) stipula, per conto dell'Università, i contratti e le convenzioni di competenza;
(i) vigila su tutte le strutture ed i servizi dell'Università e l'individuazione delle responsabilità;
(l) esercita l'azione disciplinare nei confronti del personale dell'Università;
(m) esercita ogni altra funzione a lui attribuita dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti d'Ateneo;
In caso di necessità ed indifferibile urgenza può assumere provvedimenti di competenza del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, riferendone, per la ratifica, nella prima seduta successiva all'emanazione del provvedimento. E' comunque esclusa la decretazione d'urgenza sostitutiva di pareri obbligatori dei due Organi di cui sopra. Il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono, su singoli argomenti, delegare il Rettore a provvedere con proprio Decreto.
2. Il Rettore può nominare con apposito decreto suoi delegati per di proprie funzioni.
3. Il Rettore nomina il Prorettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia. Il Prorettore è membro di diritto del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, e sostituisce il Rettore in ogni sua funzione in caso di impedimento o assenza.
4. Il Rettore è eletto a scrutinio segreto tra i professori di a tempo pieno di prima fascia, ed è nominato dal Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; dura in carica tre anni anche in caso di anticipata cessazione del Rettore precedente ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. L'elettorato attivo per l'elezione spetta:
(a) ai professori di ruolo e fuori ruolo;
(b) a tutti i ricercatori confermati;
(c) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti negli organi collegiali previsti dallo Statuto;
(d) ai rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio d'Amministrazione e nei Consigli di Facoltà;
5. La convocazione del corpo elettorale è effettuata dal decano, in caso di assenza o impedimento, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza mandato del Rettore in carica, in maniera che le votazioni si svolgano almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. Nel caso di anticipata cessazione, la convocazione avrà luogo tra il quarantesimo ed il giorno successivo alla data della stessa e le elezioni dovranno tenersi entro il centoventesimo giorno dalla cessazione. Possono essere eletti solo professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, che abbiano presentato la propria candidatura ovvero professori di ruolo di I fascia che in caso di elezione si impegnino ad adottare il tempo pieno. All'atto della presentazione della stessa, ogni candidato dovrà indicare Triennale di Indirizzo e il Piano di Sviluppo, nonché il Prorettore i delegati per l'intero mandato rettorale.
6. Il Rettore nelle prime tre votazioni è eletto a maggioranza dei votanti che costituiscano almeno la maggioranza degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione, si procederà al ballottaggio i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, il ballottaggio sarà quando uno dei due candidati non avrà riportato la maggioranza. è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto.
Art. 20. Senato Accademico
1. Il Senato Accademico è il massimo organo dell'Università. tutte le competenze relative alla programmazione ed al coordinamento delle attività didattiche e di ricerca dell'Università, fatte delle singole Strutture Didattiche e dei Dipartimenti.
Compongono il Senato Accademico:
(a) il Rettore;
(b) il Prorettore;
(c) i Presidi di Facoltà;
(d) un numero di docenti e di ricercatori confermati dell'Ateneo, eletti dalle stesse categorie in un unico collegio elettorale, pari al 150 %, arrotondato per eccesso, del numero dei Presidi;
(e) un numero di rappresentanti del personale tecnico amministrativo pari al 10 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo;
(f) un numero di rappresentanti degli studenti pari al 10 %, arrotondato per eccesso, dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) del presente articolo.
Alle riunioni partecipa il Direttore Amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario.
Il mandato delle componenti elettive coincide con quello del Rettore anche in caso di anticipata cessazione del mandato di quest'ultimo, in caso di decadenza o di dimissioni di un componente elettivo, subentra primo dei non eletti. Tutti i membri elettivi sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
(a) elabora, tenendo conto delle indicazioni delle Strutture Didattiche e dei Dipartimenti, ed approva i Piani di sviluppo e il Piano Triennale di Indirizzo dell'Università proposto dal Rettore; l'approvazione Triennale di Indirizzo avverrà entro due mesi dall'insediamento Accademico.
(b) predispone, sulla base del Piano Triennale di Indirizzo e Piano di Sviluppo, il Programma Annuale per l'Attività Didattica e Scientifica, e lo approva entro il 30 luglio di ogni anno, o comunque non oltre un dall'approvazione del Piano Triennale di Indirizzo e Piano di Sviluppo;
(c) determina i criteri per l'attuazione dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione di interesse generale per l'Ateneo;
(d) può` elaborare autonomamente relazioni sull'attività scientifica dell'Università;
(e) approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Regolamento di Organizzazione dell'Università ed esprime parere sul Regolamento l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
(f) attribuisce le funzioni di Direttore Amministrativo e di dirigente secondo quanto previsti dai successivi artt. 32 e 33;
(g) indica i criteri per l'aggiornamento triennale della pianta organica;
(h) determina i criteri generali per la richiesta dei posti di professore e di ricercatore e ne delibera l'assegnazione, rispettivamente, alle Strutture Didattiche ed ai Dipartimenti;
(i) delibera, sentito il Consiglio di Amministrazione, l'assegnazione di personale tecnico e amministrativo alle Strutture Didattiche ed ai
(l) definisce i criteri generali di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie; esprime parere sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione; formula proposte vincolanti per la ripartizione fra i Dipartimenti dei fondi destinati ricerca nel bilancio dell'Università;
(m) approva su proposta del Consiglio di Amministrazione, e sentito il Senato degli Studenti, i provvedimenti relativi a tasse e contributi a carico degli studenti;
(n) promuove specifiche iniziative tese a garantire un equilibrato rapporto fra risorse disponibili e domande di iscrizione all'Università.
3. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore, in via ordinaria, una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, quando lo stesso lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
4. Le modalità' di funzionamento del Senato Accademico sono stabilite da un apposito Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 21. Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Università, secondo le indicazioni Senato Accademico.
Compongono il Consiglio d'Amministrazione:
(a) il Rettore;
(b) il Prorettore;
(c) il Direttore Amministrativo, anche con funzioni di segretario;
(d) sei tra professori di ruolo e ricercatori confermati dell'Ateneo eletti dall'intero corpo elettorale degli stessi;
(e) due rappresentanti del personale tecnico- amministrativo;
(f) due rappresentanti degli studenti;
(g) un rappresentante del Ministero dell'Università della Ricerca e Tecnologica;
(h) rappresentanti esterni, fino ad un massimo di tre, nominati dal Rettore su designazione da parte dei soggetti, pubblici o privati, che si impegnino con apposita convenzione triennale a contribuire al bilancio. Ogni soggetto o gruppo di soggetti che contribuisca al bilancio dell'Università con almeno il 3% delle entrate accertate nell'ultimo conto consuntivo può nominare un solo rappresentante.
Alle riunioni partecipa, a titolo consultivo, il responsabile dell'area contabile.
Le modalità di elezione dei componenti di cui alle lettere d),e), sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione di Ateneo; in caso di decadenza subentra il primo dei non eletti.
Il mandato dei componenti eletti:
* coincide, quanto alla durata, con quello del Rettore per i componenti di cui alle lettere d), e); anche in caso di anticipata cessazione del mandato del Rettore stesso
* dura due anni per i rappresentanti degli studenti;
* è incompatibile con le cariche di componente del Senato Accademico, di Presidente di Consiglio di Corso di Studio, di Direttore di Dipartimento e di Responsabile di Centro Interdipartimentale.
* I Rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione sono immediatamente rieleggibili una sola volta
2. Il Consiglio di Amministrazione:
(a) predispone, in conformità ai criteri formulati dal Piano Triennale di Indirizzo approvato dal Senato Accademico, il piano di utilizzazione delle risorse e di sviluppo edilizio dell'Università approvandone interventi attuativi;
(b) esprime parere sul Programma Annuale per l' Attività Didattica Scientifica, predisposto dal Senato Accademico, per quanto riguarda l'acquisizione delle risorse e la migliore utilizzazione delle strutture esistenti;
(c) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Ateneo;
(d) predispone e sottopone all'approvazione del Senato Accademico il Regolamento di Organizzazione dell'Ateneo;
(e) predispone ed approva, sentito il Senato Accademico, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
(f) attua le decisioni del Senato Accademico relative ai criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie e per l'assegnazione del personale tecnico e amministrativo, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 20, comma 2, lettera f);
(g) delibera, su parere vincolante del Senato Accademico, la ripartizione dei finanziamenti per la ricerca;
(h) formula le proposte relative a tasse e contributi a carico degli studenti;
(i) esercita ogni altra funzione di gestione amministrativa e finanziaria prevista dalla legge e non riservata ad altri organi dal presente Statuto.
3. Il Rettore convoca il Consiglio di Amministrazione in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi e in via straordinaria quando lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta almeno un quarto dei componenti.
4. Il Consiglio d'Amministrazione, per l'istruzione delle pratiche e per l'esame preventivo delle questioni da sottoporre a delibera, può commissioni, comprendenti anche membri esterni, secondo criteri indicati dallo stesso Consiglio.
5. Le modalità di funzionamento del Consiglio d'Amministrazione stabilite da un apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 22. Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti cura il controllo interno della gestione amministrativo-contabile dell'Ateneo.
2. Il Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità la composizione e i compiti del Collegio di cui al precedente comma e la durata del mandato dei suoi componenti.
Art. 23. Collegio dei Direttori di Dipartimento
1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è composto da tutti dei Dipartimenti dell'Ateneo e dal Rettore o suo delegato che lo presiede.
2. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento:
a) esprime i pareri richiesti da altri organi dell'Ateneo e formula proposte su tutte le materie di competenza dei Dipartimenti;
b) promuove il coordinamento delle attività e dei servizi per la
c) garantisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti, delle procedure amministrative previste dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
3. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento è convocato dal Rettore ogniqualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno quarto dei suoi componenti.
Art. 24. Consiglio degli Studenti
1. Il Consiglio degli Studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti dell'Università. Gli studenti iscritti a ciascun Corso eleggono due loro rappresentanti nel Consiglio degli Studenti; gli studenti iscritti ad ogni Corso di Diploma ne eleggono uno.
2. Il Consiglio degli studenti dura in carica due anni; elegge il Presidente al proprio interno e può eleggere una Giunta con istruttorie e di coordinamento.
3. Il Consiglio degli Studenti può utilizzare simboli dell'Università, nelle forme concordate con il Rettore. Per l'organizzazione e la gestione delle sue attività, il Consiglio degli Studenti potrà disporre una unità di personale dell'area amministrativa alle dipendenze del Direttore Amministrativo e di una sede attrezzata
4. Per ogni anno finanziario al Consiglio degli Studenti è attribuita la facoltà di vincolare a specifici interventi per il miglioramento servizi didattici e di formazione dell'Ateneo un fondo pari al 2% delle tasse versate dagli studenti nell'anno accademico precedente. Il Consiglio di Amministrazione provvede al trasferimento delle relative risorse alle Strutture preposte all'erogazione del servizio che il Consiglio degli Studenti intende promuovere. E' fatto comunque salvo il diritto Strutture di rifiutare, con specifiche motivazioni, l'accredito delle di cui sopra.
E' istituito nel bilancio dell'Università un fondo pari al 10% stanziamento di cui sopra, per l'organizzazione delle attività degli Studenti. Le modalità di spesa saranno previste dal Regolamento l'Amm.ne, la finanza e la contabilità.
5. Il Consiglio degli Studenti esprime pareri sulle proposte concernenti le seguenti materie:
a) Piano Triennale di Indirizzo e Piani di Sviluppo;
b) bilancio di previsione e conto consuntivo;
c) determinazione dell'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;
d) interventi di attuazione del diritto allo studio;
e) Regolamento Didattico.
4. I pareri di cui al precedente comma si considerano non acquisiti se non espressi entro quindici giorni dalla ricezione del testo delle e se il Consiglio degli Studenti, entro lo stesso termine, non ha chiesto chiarimenti sulle proposte stesse. In tal caso è in facoltà richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Se invece i chiarimenti sono chiesti nel suddetto termine di quindici quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte del Consiglio degli Studenti, delle notizie e dei richiesti. Il termine di cui sopra è ridotto a 5 giorni, nel caso il Rettore, motivatamente, ravvisi l'urgenza. Il Consiglio degli Studenti può anche avanzare specifiche proposte agli organi competenti.
5. Il Consiglio degli Studenti promuove e gestisce rapporti nazionali ed internazionali con le rappresentanze studentesche di altre università.
Art. 25. Comitato per lo Sport Universitario
1. Il Comitato per lo Sport Universitario sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle attività.
2. La gestione degli impianti sportivi universitari e lo svolgimento delle relative attività sono affidati, mediante convenzione, al Universitario Sportivo.
3. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante i fondi che saranno stanziati ai sensi della normativa vigente.
Art. 26. Difensore Civico
1. Il Difensore Civico ha il compito di assistere e consigliare gli studenti e qualsiasi utente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da disfunzioni, carenze o ritardi imputabili ad atti o comportamenti ritenuti illegittimi, anche omissivi, di organi e uffici o singoli appartenenti all'Università. Il Difensore Civico interviene presso gli organi dell'Ateneo per rimuovere le cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi.
2. Il Difensore Civico esercita le proprie funzioni o d'ufficio o su istanza presentata da singoli o associazioni. Le modalità di esercizio delle funzioni del Difensore Civico possono essere disciplinate da apposite norme del Regolamento di Organizzazione d'Ateneo.
3. Il Difensore Civico è eletto dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta del Rettore di concerto con Presidente del Consiglio degli Studenti, entro una rosa di tre candidati esterni all'Università, i quali diano garanzie di imparzialità, di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. Il Regolamento di Organizzazione può stabilire eventuali condizioni di ineleggibilità.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Rettore, dura in carica tre e non è immediatamente rieleggibile. Il suo mandato può` dal Senato Accademico, a maggioranza assoluta, su proposta del Rettore di concerto con il Presidente del Consiglio degli Studenti, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni.
4. Gli organi e gli uffici dell'Università sono tenuti a collaborare con il Difensore Civico, fornendogli tutti i documenti e le informazioni che egli ritenga utili allo svolgimento dei propri compiti. I rapporti tra il Difensore Civico, gli organi, gli uffici e i singoli dipendenti dell'Università saranno improntati al principio della leale collaborazione, finalizzata alla rimozione delle cause che hanno determinato la lesione di diritti o interessi. Gli organi statutariamente preposti, ove non intendano prendere i provvedimenti conseguenti alle valutazioni del Difensore Civico, dovranno, comunque, darne adeguata e pubblica motivazione.
5. Il Difensore Civico non ha potere disciplinare. E' comunque tenuto ad informare il Rettore ed il Direttore Amministrativo su tutte le questioni che possano avere una rilevanza disciplinare, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.
6. Il Consiglio di Amministrazione assegna i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni istituzionali del Difensore Civico. Le spese relative al funzionamento del suo ufficio sono a carico del bilancio dell'Ateneo.
7. Il Difensore Civico rende pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta, corredata da eventuali segnalazioni e proposte.
Art. 27. Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo
1. La Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo ha autonoma facoltà di esprimere pareri sui temi previsti dall'art. 31, sulla qualità vita all'interno dell'Ateneo, sull'organizzazione generale dei servizi, sulle modifiche dello Statuto, e su ogni altro argomento su cui ritenga opportuno pronunciarsi. I pareri della Consulta sugli specifici argomenti saranno oggetto di valutazione da parte dei competenti organi d'Ateneo.
2. La Consulta è composta da nove rappresentanti del personale eletti dal personale tecnico ed amministrativo, secondo le modalità dal Regolamento di Organizzazione d'Ateneo; è presieduta da un eletto, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. La Consulta resta in carica due anni. Il Coordinatore ed i membri della Consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta.
Art. 28. Rappresentanze degli Studenti
1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti all'Università.
2. L'elettorato passivo per l'elezione delle rappresentanze degli studenti in tutti gli organi dell'Ateneo, in cui tale rappresentanza sia prevista dal presente Statuto, spetta agli studenti iscritti ad anni di corso successivi al primo.
3. I rappresentanti negli organi che prevedono una durata annuale sono rieleggibili una sola volta. I rappresentanti negli organi che prevedono una durata biennale non sono rieleggibili.
4. Lo studente può cumulare contemporaneamente o successivamente due rappresentanze e, comunque, non può far parte di una rappresentanza oltre il secondo anno di fuori corso e per più di due ripetenze.
5. Le rappresentanze studentesche di cui al presente Statuto hanno la disponibilità di un locale in ogni plesso dell'Università al loro interno il responsabile.
Art. 29. Funzionamento degli Organi Collegiali
1. Per tutti gli Organi Collegiali non si tiene conto degli assenti giustificati nel computo del numero legale delle singole sedute Il numero dei presenti non può comunque essere inferiore ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti il collegio . I membri elettivi decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate.
TITOLO 4-
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE
Capo 1 -
UFFICI ED ORGANIZZAZIONE
Art. 30. Centri Autonomi di Gestione.
1. La piena autonomia amministrativa, contabile e di bilancio è dei Dipartimenti. Essa può essere estesa, per periodi di tempo ai centri di servizio con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
2. Una parziale autonomia con limitazioni ad oggetti o importi determinati, per determinati periodi di tempo, può essere riconosciuta a Facoltà Corsi di Studio di nuova istituzione, con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere vincolante del Senato Accademico.
Tale forma di autonomia è revocabile con delibera del Senato Accademico sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.
3. Nel rispetto del principio di unitarietà del bilancio, i singoli bilanci autonomi fanno parte del consolidato del bilancio generale.
Art. 31. Formazione e Professionalità
L'Università promuove la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Amministrativo e sentita la Consulta del Personale Tecnico e Amministrativo, predispone ed attua i piani pluriennali e i programmi annuali per l'aggiornamento professionale di tutto il personale tecnico-amministrativo.
Art. 32. Direttore Amministrativo
1. Le funzioni di Direttore Amministrativo sono attribuite a tempo determinato, e con possibilità di rinnovo, dal Senato Accademico, su proposta a un dirigente in servizio presso l'Università.
2. Il Direttore Amministrativo:
a) è a capo degli uffici centrali d'Ateneo ed è responsabile utilizzazione e amministrazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali degli stessi;
b) dispone l'adeguamento degli uffici di cui alla precedente lettera, in conformità alle direttive eventualmente emanate dal Rettore le strutture dell'Ateneo;
c) esplica una generale attività di indirizzo nei confronti del tecnico-amministrativo dell'Università ed esercita il potere gerarchico sul personale degli uffici centrali di Ateneo.
Art. 33. Funzione dei Dirigenti
1. Il Senato Accademico, su proposta del Direttore Amministrativo, attribuisce ai dirigenti in servizio presso l'Università i compiti dirigenziali, tempo determinato e con possibilità di rinnovo.
2. Limitatamente ai posti previsti dalla pianta organica, in caso di assenza o impedimento del titolare per le posizioni ricoperte, o nelle more del concorso, le funzioni di dirigente possono essere attribuite la stessa procedura prevista dal comma precedente a dipendenti di ruolo in possesso di qualifica ad esaurimento oppure di nona o di ottava qualifica funzionale.
3. Fatti salvi i principi di appartenenza alla stessa area e di possesso di adeguate competenze, analogamente si procede per l'attribuzione di proprie dei funzionari di seconda qualifica speciale, a dipendenti di in possesso della prima qualifica speciale o di ottava qualifica funzionale. Lo stesso dicasi per l'attribuzione di funzioni proprie dei funzionari di prima qualifica speciale a funzionari di ottava qualifica.
4. In casi particolari, convenientemente motivati, l'ufficio di Direttore Amministrativo e le altre mansioni di Dirigente, possono essere affidati a dirigenti di alta e documentata qualificazione professionale in servizio presso altre amministrazioni o ricoperti, mediante contratto di lavoro a tempo determinato e fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per la posizione medesima, con personale che abbia svolto mansioni dirigenziali nella Pubblica Amministrazione o in settori privati di analoga complessità.
5. Limitatamente alle materie di propria competenza, definite dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità e nel rispetto delle attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi dell'Università, spettano ai dirigenti ed agli impiegati delle qualifiche nona, ottava settima, nonché della seconda e prima qualifica speciale:
a) l'emanazione di provvedimenti amministrativi, di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti o valutazioni da eseguire secondo criteri dettati dalle norme o da esplicite delibere;
b) gli atti costituenti manifestazione di giudizio o di conoscenza, quali relazioni o attestazioni e certificazioni;
c) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa, secondo le modalità specificate dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità;
d) gli atti esecutivi di provvedimenti o delibere.
4. I dirigenti nell'ambito dei compiti loro attribuiti, o delegati, e secondo quanto stabilito dal successivo art. 35, operano a norma della Legge, dello Statuto e del Regolamento di Organizzazione d'Ateneo in condizioni di autonomia e responsabilità nell'organizzazione del settore loro Partecipano alla individuazione degli obiettivi di competenza degli organi di governo dell'Ateneo, con attività istruttoria e di analisi formulata in accordo con il Direttore Amministrativo.
5. Il Direttore Amministrativo ed i responsabili delle strutture diverse dagli Uffici Centrali di Ateneo presentano al Consiglio di Amministrazione un programma annuale di attività, secondo le modalità definite per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità. Il programma di attività è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il nucleo ed i dirigenti interessati, e costituisce il riferimento per la valutazione dell'attività dirigenziale, secondo quanto previsto nel Regolamento l'Amministrazione, Finanza e Contabilità.
Art. 34. Accesso alle Qualifiche dirigenziali
L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso, secondo le norme vigenti.
Art. 35. Responsabilità Dirigenziale
1. I dirigenti rispondono al Direttore Amministrativo, e quest'ultimo al Rettore ed al Senato Accademico, dell'efficiente svolgimento dei compiti cui sono preposti, in particolare della organizzazione generale delle disponibili, della tempestività e regolarità degli atti e dell'attuazione del programma di attività.
2. Indipendentemente da eventuali specifiche azioni e sanzioni disciplinari, il Senato Accademico, previa contestazione all'interessato, può, motivato, disporre anticipatamente la revoca delle mansioni assegnate Direttore Amministrativo ed agli altri dirigenti.
La revoca è disposta in caso di gravi irregolarità nell'emanazione atti, di rilevante inefficienza nello svolgimento delle attività il mancato raggiungimento degli obiettivi individuati dal programma di attività .
2. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati dal programma di attività non può essere imputabile al Direttore Amministrativo altri dirigenti qualora:
a) gli stessi, durante la predisposizione del programma, abbiano preventivamente segnalato agli organi competenti l'inadeguatezza delle risorse disponibili;
b) fatti oggettivi ed imprevedibili siano intervenuti successivamente alla formulazione del programma e siano stati tempestivamente segnalati.
Art. 36. Nuclei di Valutazione
1. Presso l'Università sono costituiti nuclei di valutazione per controllo di gestione ai sensi delle norme vigenti.
1. Numero, composizione e durata dei nuclei di valutazione sono stabiliti dal Regolamento di Organizzazione.
Art. 37. Sistema Bibliotecario d'Ateneo.
1. E' istituito il Sistema Bibliotecario d'Ateneo allo scopo di coordinare, programmare e sviluppare le attività di potenziamento, conservazione, e valorizzazione del patrimonio bibliotecario, documentario e archivistico, nonché di curare il trattamento e la diffusione dell'informazione e l'accesso all'informazione scientifica. Ad esso aderiscono le biblioteche ed i centri di documentazione dell'Università.
1. Il Regolamento quadro del Sistema Bibliotecario d'Ateneo stabilisce gli organismi e i servizi dello stesso e ne regola il funzionamento all'interno dell'organizzazione dell'Università. Esso fa parte del Regolamento dell'Università.
Art. 38. Musei, Parchi, Orto Botanico ed altre Risorse Naturalistiche
1. Il Senato Accademico, su proposta di un Dipartimento e con il conforme parere del Consiglio di Amministrazione può istituire Musei, Parchi, botanici, Osservatori scientifici per la gestione dei beni culturali, monumentali, ambientali e naturalistici di proprietà dell'Università ad essa affidati.
Tali strutture svolgono attività di pubblico interesse attinenti tutela, alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni di cui sopra; esse operano con autonomia organizzativa all'interno dei Dipartimenti proponenti secondo modalità definite dai Regolamenti degli stessi Dipartimenti.
1. I Dipartimenti promuovono l'utilizzazione scientifica e didattica di tali strutture.
2. Ai Dipartimenti interessati l'Università assicura personale per lo svolgimento dei compiti istituzionali.
4. Per la realizzazione delle attività connesse, l'Università di risorse e collaborazioni esterne e può partecipare altresì ed attuazione di attività culturali e formative promosse da terzi.
5. A questi fini l'Università può svolgere attività avvalersi della stipula di appositi contratti, convenzioni o costituire consorzi.
Art. 39. Centro Linguistico di Ateneo
1. Il Centro Linguistico di Ateneo si propone di coordinare, potenziare e integrare le attività didattiche e i servizi finalizzati all'apprendimento pratico e strumentale delle lingue straniere.
1. Le finalità e gli organi del Centro Linguistico di Ateneo sono dal Regolamento del Centro che fa parte integrante del Regolamento di Organizzazione.
Capo 2 -
RAPPORTI CON L'ESTERNO
Art. 40. Criteri Generali
1. L'Università favorisce lo sviluppo delle relazioni con altre e istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali.
2. L'Università favorisce i rapporti con altri enti pubblici e per la diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, per la verifica e per l'arricchimento delle proprie conoscenze e per il reperimento di risorse finanziarie necessarie alla realizzazione e allo sviluppo delle proprie attività istituzionali.
3. I rapporti con enti esterni sono regolati da apposite convenzioni, accordi di programma e protocolli d'intesa approvate dal Senato Accademico, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.
Art. 41. Accordi con Amministrazioni pubbliche
1. L'Università può concludere accordi con altre amministrazioni per lo svolgimento di comuni attività istituzionali.
2. Gli accordi di cui al comma precedente sono deliberati dal Senato Accademico o dalle strutture didattiche e scientifiche secondo le rispettive competenze, sentito il parere vincolante del Consiglio di Amministrazione ove ricorrano oneri finanziari per l'Università.
3. L'Università può stipulare apposita convenzione con la la gestione degli interventi in materia di diritto allo studio. La convenzione non deve comunque comportare oneri economici per l'Università o di personale dell'Ateneo.
Art. 42. Partecipazione ad organismi.
1. L'Università può partecipare a società o altre di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alla o alla ricerca. Tale partecipazione, in conformità ai principi di cui all'art. 40, è deliberata dal Senato Accademico, sentito vincolante del Consiglio di Amministrazione, che dovrà accertare delle risorse finanziarie o organizzative richieste.
Eventuali dividendi spettanti all'Università stessa confluiranno bilancio dell'Ateneo. E' escluso il concorso dell'Università al di eventuali perdite.
TITOLO 5-
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 43. NORME FINALI
1. L'inizio dell'Anno Accademico dell'Università è quello legge.
2. I Regolamenti dei Consigli di Corso di Studio possono prevedere, per i singoli anni di corso, l'inizio dell'attività didattica in a quella dell'inizio dell'Anno Accademico.
3. Tutti i Regolamenti di Ateneo di cui all'art. 4 ed i Regolamenti degli Organi, delle Strutture e di ogni altro organismo previsto dallo Statuto sono inseriti nella Raccolta Ufficiale.
Art. 44. NORME TRANSITORIE
La dizione ricercatore confermato comprende anche gli assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. Riordino delle strutture esistenti
a) Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto i Centri studi esistenti dovranno trasformarsi in Centri interdipartimentali.
b) Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, salvo quanto espressamente previsto nello stesso, le strutture non conformi soppresse.
Alla data dell'entrata in vigore del presente Statuto il Rettore con unico provvedimento scioglie il Senato Accademico integrato, costituito ai sensi dell'art.16 della legge 168/1989, e indice le elezioni per la costituzione del Senato Accademico, del Consiglio di Amministrazione, Senato degli Studenti e della Consulta del Personale Tecnico-Amministrativo nelle forme previste dallo Statuto.
Le elezioni di cui sopra avranno luogo applicando per le rappresentanze dei docenti e ricercatori, e del personale Tecnico-Amministrativo le norme previste dal Regolamento Elettorale per le Rappresentanze Non Studentesche negli Organi Collegiali già in vigore.
Per le rappresentanze degli studenti si applicheranno le norme previste dal Regolamento Elettorale per la Rappresentanza Studentesca negli Organi Collegiali già in vigore.
Le elezioni di cui sopra dovranno tenersi entro 90 giorni dalla loro indizione.
4. Validità delle norme già in vigore
a) Entro due anni sono proposti i Regolamenti previsti dal presente Statuto per la loro approvazione.
b) Sino all'approvazione dei Regolamenti di Ateneo continuano ad aver valore le norme, riguardanti materie riservate ai Regolamenti dal presente Statuto, già in vigore, purché non in contrasto con lo stesso.
5. Condizioni di rieleggibilità
I mandati in corso che non decadano con l'entrata in vigore del presente Statuto sono computati ai fini della rieleggibilità.